In caso di infrazione si provvederà con ammende da 500 a 1.032 euro per i pubblici ufficiali che ometteranno di esercitare “il controllo necessario a impedire la indebita cognizione o pubblicazione delle intercettazioni”..
In caso di procedimento contro ignoti, le intercettazioni potranno essere richieste solo dalla parte offesa e solo sulle sue utenze. Secondo la nuova legge ci sarà lo stop alla pubblicazione di nomi o immagini di magistrati “relativamente ai procedimenti penali a loro affidati”, salvo che l'immagine non sia indispensabile al diritto di cronaca..
Cambia anche la norma sulle rettifiche, che dovranno essere pubblicate nella loro interezza, ma “senza commento”..
Il controllo sui blog e su internet .
La nuova legge disciplinerà anche le informazioni instradate su internet: le dichiarazioni o le rettifiche devono essere pubblicate entro 48 ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono pena la chiusura e il pagamento di multe che ammonterebbero a, circa, 25 milioni delle vecchie lire..
Carcere per i cronisti.
Per le intercettazioni, anche quelle non più coperte da segreto, resta il divieto di pubblicazione anche parziale fino alla conclusione delle indagini preliminari. Chi pubblicherà il contenuto di intercettazioni per le quali è stata ordinata la distruzione sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, la pena minima sarà commutabile in una pena pecuniaria che potrà variare tra i 5mila e i 10mila euro..
La stessa pena sarà applicata anche per chi pubblica riassunti o atti e contenuti relativi a conversazioni o flussi di comunicazione riguardanti fatti, circostanze o persone estranee alle indagini di cui sia stata disposta l'espunzione. .
Gli editori dei giornali che violeranno il divieto di pubblicazione saranno puniti con multe fino a 465mila euro. .
Sarà vietato pubblicare le richieste e le ordinanze emesse in materia di misure cautelari fino a quando l'indagato, o il suo difensore, non ne siano venuti a conoscenza (poi se ne potrà pubblicare il contenuto), a queste faranno eccezione le intercettazioni riportate nelle ordinanze, per le quali permarrà il divieto di pubblicazione.